venerdì 15 agosto 2008

ALLARME ALGA TOSSICA: AD ISCHIA VIETATA LA RACCOLTA DI COZZE, RICCI E PATELLE



E' stata vietata la raccolta, anche per autoconsumo di mitili, patelle, murici e lumachine, ricci di mare e granchi nelle aree costiere di tutto il litorale roccioso del comune di Ischia nel raggio di cento metri dalla costa. Il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, ha emanato in proposito un'ordinanza, la numero 220 del 14 agosto 2008 che, in riferimento alla presenza lungo il litorale campano dell’alga tossica“ostreopsis ovata”, a seguito di apposita nota dell’Asl Na2, dispone il «DIVIETO DI RACCOLTA ANCHE PER AUTOCONSUMO DI MOLLUSCHI BIVALVI (mitili), GASTEROPODI (patelle, murici e lumachine), ECHINODERMI (ricci di mare) E CROSTACEI (granchi) NELLE AREE COSTIERE DI TUTTO IL LITORALE ROCCIOSO DEL COMUNE DI ISCHIA». Ecco di seguito il testo della ordinanza: «Il sindaco, rilevato che la Asl Napoli 2, con nota del 5.8.08 pervenuta a questo Comune il 6.8.08 prot. 8413, ha trasmesso ai Sindaci dei Comuni costieri copia della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1337 del 1.8.08 avente ad oggetto “presenza di ostreopsis ovata nel litorale costiero campano – Adozioni provvedimenti per la salute” unitamente agli atti istruttori relativi alla natura ed all’entità del fenomeno accertato; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1337 del 1.8.08 ed il verbale del Gruppo di coordinamento regionale per la gestione del rischio conseguente alla presenza della Ostreopsis ovata del 31.7.08 dai quali, tra l’altro, risulta che: a) deve essere attivato il divieto di raccolta anche per autoconsumo di molluschi bivalvi (mitili), gasteropodi (patelle, murici e lumachine), echinodermi (ricci di mare) e crostacei (granchi) nelle aree costiere di tutto il litorale roccioso della Campania nel raggio di cento metri dalla costa con esclusione delle aree sabbiose; b) i Sindaci dei Comuni costieri devono adottare misure idonee ad evitare la raccolta per il consumo umano di molluschi bivalvi, gasteropodi, echinodermi e crostacei selvatici nei siti rocciosi del litorale della Campania dai banchi naturali presenti entro cento metri dalla costa; c) la deliberazione della Giunta regionale n. 1337/08 è stata adottata anche sulla scorta del “principio precauzionale” di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28.1.02; Ritenuta la necessità di disporre l’immediato divieto di raccolta anche per autoconsumo di molluschi bivalvi (mitili), gasteropodi (patelle, murici e lumachine), echinodermi (ricci di mare) e crostacei (granchi) nelle aree costiere di tutto il litorale roccioso del Comune di Ischia nel raggio di cento metri dalla costa con esclusione delle aree sabbiose fino a quando non perverranno nuove disposizioni dal parte della Asl Napoli 2; Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; ORDINA AD HORAS: E’ vietata la raccolta anche per autoconsumo di molluschi bivalvi (mitili), gasteropodi (patelle, murici e lumachine), echinodermi (ricci di mare) e crostacei (granchi) nelle aree costiere di tutto il litorale roccioso del Comune di Ischia nel raggio di cento metri dalla costa con esclusione delle aree sabbiose fino a quando non perverranno nuove disposizioni della Asl Napoli 2; Il Corpo della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di dare attuazione alla presente ordinanza».

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